15 febbraio 2012

Credito IVA annuale e infrannuale: utilizzo e visto di conformità

Daily news N. 45 del 15.02.2012 a cura di Francesca Marzia

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Con il presente intervento si intende ricordare le regole sull’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale, il quale trova specifiche limitazioni in base all’ammontare dello stesso. Precisamente per poter utilizzare il credito IVA 2011 per importi superiori a Euro 10.000,00 è necessario presentare preventivamente il modello IVA 2012, mentre per importi superiori a Euro 15.000,00 annui, sulla dichiarazione annuale deve essere apposto il visto di conformità o la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile. Il credito IVA annuale, fino all'ammontare di 10.000,00 euro, può essere utilizzato in compensazione dal 1° gennaio 2012, nel modello F24, senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dal quale emerge. Una volta raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione: (i) può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; (ii) deve essere effettuata solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In relazione ai crediti IVA infrannuali, la compensazione può essere effettuata solo successivamente alla presentazione del modello TR. Inoltre, non si applica la disciplina del visto di conformità o della sottoscrizione del revisore legale. Di conseguenza, i crediti IVA infrannuali, fino all'ammontare di 10.000,00 euro, possono essere utilizzati in compensazione, nel modello F24, senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono. Una volta raggiunto il limite di 10.000,00 euro, possono essere utilizzati in compensazione, nel modello F24, solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Nel presente intervento si intende anche riepilogare la disciplina del visto di conformità. Si ricorda, inoltre, che la presentazione del modello IVA 2012 in forma autonoma nel mese di febbraio 2012 esonera il contribuente dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2011.
Categorie:Compensazioni  –  Iva  –  Modelli fiscali e dichiarativi
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