17 gennaio 2020

Decreto Milleproroghe: prorogato per tutto il 2020 il bonus verde

Daily news n. 09 del 17.01.2020 a cura di Omar Rigamonti

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L'art. 10 co. 1 del DL 162/2019 (c.d. "decreto Milleproroghe") ha prorogato, per tutto il 2020, l’agevolazione che premia, con il riconoscimento di una detrazione IRPEF, le opere di “sistemazione a verde” eseguite su giardini, balconi, giardini pensili, terrazze private di pertinenza di unità immobiliari ad uso abitativo, ovvero effettuate sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. (c.d. “bonus verde”). Possono beneficiare della detrazione in esame, oltre alle persone fisiche “private”, anche i soci di società di persone esclusivamente nel caso in cui i fabbricati oggetto dei predetti interventi agevolabili siano posseduti dalla società e siano produttivi di reddito fondiario, poiché estranei all’esercizio dell’attività di impresa (c.d. “beni patrimonio”). L’agevolazione “bonus verde” non può essere invocata dai soggetti IRES. Sono agevolati gli interventi effettuati su unità immobiliari ad uso abitativo, ovvero sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. riguardanti la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Sono altresì detraibili i costi di progettazione e manutenzione connessi all’esecuzione degli interventi sopra elencati. Non sono agevolabili, invece, le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, nonché i lavori eseguiti in economia. La detrazione in parola, pari al 36% delle spese documentate, è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per gli interventi realizzati su parti comuni condominiali, il limite di spesa è sempre di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo e la detrazione spetta al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile ed effettivamente versata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per poter beneficiare dell’agevolazione in discorso è necessario che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (carte di credito, bancomat e bonifici). Nella fattura non devono essere indicati gli estremi di legge, ma soltanto la descrizione dell’intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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