14 marzo 2011

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti: chiarimenti con incubo sulle sanzioni (Circolare Ministeriale 11.3.2011, n. 13/E)

Daily news N. 75 del 15.03.2011 a cura di Edoardo Martini e Antonella Gemelli

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti: chiarimenti con incubo sulle sanzioni(Circolare Ministeriale 11.3.2011, n. 13/E) - Daily news N. 75 del 15.03.2011 a cura di Edoardo Martini e Antonella Gemelli€ 6,00

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La recente Circolare Ministeriale 11.3.2011, n. 13/E, interviene a commento dell’art. 31, co. 1, del D.L. 78/2010. Tale disposizione, come noto, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un divieto di compensazione (orizzontale, nel modello F24, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 241/97) dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte ed accessori, di ammontare superiore a euro 1.500, per i quali è scaduto il termine di pagamento. Come ricordato nella citata C.M. n. 13/E, lo stesso art. 31 del D.L. 78/2010 ha introdotto la possibilità, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2011, di procedere al pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, demandando ad un apposito decreto le modalità operative. Tale decreto è stato emanato in data 10 febbraio 2011 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011). In merito al divieto in parola, già nel corso di Telefisco 2011, e nella C.M. 15.2.2011, n. 4/E, l’Agenzia aveva fornito le prime importanti precisazioni, che di seguito saranno riprese. Con la circolare n.13/E l’Agenzia ribadisce l’interpretazione restrittiva dell’art. 31 del DL 78/2010, in base alla quale non è consentito effettuare alcuna compensazione se non si assolve, preventivamente, l’intero debito iscritto a ruolo e relativi accessori, di importo complessivo superiore a 1.500 euro, per il quale è scaduto il termine di pagamento (in tal senso, si era già espressa con la precedente circ.4/E/2011, paragrafo 12). L’Amministrazione conferma che il divieto in parola riguarda le sole compensazioni c.d. “orizzontali” (o “esterne”), ossia quelle che riguardano crediti e debiti di diversa natura (es. credito IVA con ritenute IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.) e che avvengono necessariamente nel modello F24. Sono, invece, escluse dalla disciplina in esame le compensazioni c.d. “verticali” (o “interne”), ossia quelle che riguardano la stessa imposta (es. credito IVA con IVA a debito da versare, saldo IRES a credito con acconti IRES, ecc.), anche se esposte nel modello F24. In ordine alla residua perplessità circa la definizione di imposta erariale, sia ai fini dell’impedimento all’esercizio del diritto alla compensazione, sia ai fini della facoltà di avvalersi di questa per estinguere i debiti a ruolo, l’Agenzia delle entrate ha elencato tra le imposte che impediscono la compensazione anche l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti, nonché le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte indicate come compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo di imposta. Rientrano, secondo l’Amministrazione Finanziaria, nell’ambito applicativo della disciplina in esame anche i debiti iscritti a ruolo relativi all’imposta di registro, ancorché la stessa non sia soggetta al sistema di versamento e compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 mentre non rientrano nella disciplina in esame i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se indicati nella sezione “Erario” del modello F24. Restava da precisare la data alla quale riferire la morosità del contribuente: a tale proposito l’Agenzia ha chiarito che ai fini dell’applicazione del divieto di compensazione la preclusione opera per tutte le cartelle notificate per imposte erariali e relativi accessori, il cui termine di pagamento sia scaduto, ossia deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella (art. 25 comma 2 del DPR 29 settembre 1973 n. 602). La norma, inoltre, non attribuisce rilevanza alla circostanza che il ruolo sia ordinario o straordinario o che lo stesso sia a titolo definitivo o provvisorio. La preclusione non opera, invece, nel caso di ruoli non ancora scaduti o per i quali sia stata concessa una sospensione, pertanto, qualora sia stata concessa la rateazione e sia stata omessa una rata, considerato che il piano di rateazione è ancora in essere, ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, soltanto la rata scaduta sarà computata ai fini del calcolo del limite di 1.500 euro mentre qualora non sia stata pagata la prima rata o, successivamente, due rate, la preclusione riguarda l’intero importo del debito residuo non pagato. Infine, rilevante il passo della circolare che si occupa della sanzione del 50%. Chi elude il divieto rischia di dover pagare tanto quanto compensa. Quest'interpretazione si evince dal paragrafo 7 dove si legge che la sanzione è misurata sull’intero importo del debito iscritto a ruolo e relativi accessori, ma trova un limite nell’ammontare compensato nel senso che si paga il minore importo fra la sanzione del 50% del debito scaduto e la somma irregolarmente compensata. Prima del chiarimento delle Entrate, si riteneva che quest'ultimo importo – vale a dire la somma compensata – valesse anche come riferimento per dimezzare la sanzione. Per le Entrate, invece, il limite non è riducibile, con l'effetto che la sanzione può arrivare al 100%, cioè a quanto compensato. In sostanza, nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, la sanzione corrisponderà all’importo compensato; quindi, in presenza di un debito per 75.000 e di compensazione per 30.000, la sanzione è pari a 30.000.
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