20 marzo 2014

Finanziamento soci enunciato nella delibera di aumento di capitali: niente registro

Daily news n. 82 del 20.03.2014 a cura di Edoardo Martini

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L’atto soggetto a registrazione di contratti verbali relativi ai finanziamenti soci, oggetto di successiva rinuncia da parte degli stessi soci anche per incremento del capitale sociale - con riferimento al contratto di finanziamento enunciato – è soggetto a imposta di registro anche se i soci hanno rinunciato ad ogni pretesa da essa derivante. Quanto appena esposto è un principio ormai consolidato della Giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 15585 del 30 giugno 2010). Per i giudici di legittimità, infatti, la “menzione” del finanziamento nell'atto di ripianamento perdite e contestuale ricostituzione del capitale sociale mediante la rinuncia al finanziamento medesimo, configura l'istituto della c.d. “enunciazione” di cui all'art. 22 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (TUR): “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate”. Dalla enunciazione consegue, quindi, oltre che la tassazione dell'atto enunciante, anche la tassazione dell'atto enunciato. Sul punto, però, bisogna precisare che parte della dottrina non ha mai condiviso l'orientamento dei Giudici, in considerazione del fatto che sembrerebbero non soddisfatti i requisiti perché si renda applicabile il predetto istituto dell'enunciazione. Recentemente, peraltro, anche la C.T. Prov. Piacenza, nella sentenza 18.2.2014 n. 71/2/14, ha affermato che non sussistono le condizioni per l'enunciazione di cui all'art. 22 del DPR 131/86, nel caso del finanziamento soci enunciato nell'atto di aumento del capitale sociale, in quanto manca la condizione, richiesta dalla norma, dell'identità delle parti. Infatti, nell'atto di finanziamento la società figura da mutuataria, mentre non è parte del verbale di assemblea dei soci. Pertanto - conclude la Commissione - non è corretto l'operato dell'Agenzia delle Entrate che, nel caso di specie, applicava l'imposta di registro del 3% sull'atto di finanziamento soci enunciato.
Categorie:Imposta di registro
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