20 aprile 2020

Gli inadempimenti contrattuali derivanti dalle misure di contenimento del Coronavirus

Daily news n. 70 del 20.04.2020 a cura di Cecilia Pasquale

Gli inadempimenti contrattuali derivanti dalle misure di contenimento del Coronavirus - Daily news n. 70 del 20.04.2020 a cura di Cecilia Pasquale€ 6,00

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Il contributo prende in esame le possibili conseguenze giuridiche dell’inadempimento dei contratti che derivi dal rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus. L’emergenza Coronavirus, infatti, sta producendo un impatto significativo sulla possibilità del debitore di adempiere, in particolare perché il rispetto delle misure di contenimento della pandemia rende economicamente difficile effettuare alcuni pagamenti o materialmente impossibile adempiere certe prestazioni. Agli strumenti disposti dal codice civile per la gestione delle sopravvenienze contrattuali (impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. e eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.) si aggiunge l’art. 91 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), a mente del quale il rispetto delle misure di contenimento contro il COVID-19 è “sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. La norma non sembra aggiungere nulla al quadro degli istituti previsti dal codice civile e non esclude automaticamente la responsabilità per inadempimento del debitore sottoposto a misure di contenimento, posto che questo, per non essere considerato responsabile, dovrà comunque dimostrare che la prestazione è divenuta impossibile. In ogni caso, per l’operatività dei rimedi disposti dall’ordinamento, andrà attentamente verificato, in relazione allo specifico rapporto contrattuale e alle disposizioni dell’ordinamento di riferimento, non solo che la pandemia in corso configuri un evento imprevedibile in concreto (secondo una valutazione che, probabilmente, dovrà tenere conto del momento in cui il contratto è stato concluso), ma anche che tale evento abbia realmente compromesso l’adempimento (e non si sia limitato a rendere più difficoltosa la prestazione) e che l’obbligato si sia comportato con un adeguato livello di diligenza.
Categorie:Coronavirus
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