17 settembre 2019
Il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato alla luce del Decreto Crescita n.34/2019
Daily news n. 157 del 17.09.2019 a cura di Ennio Vial
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Nel presente intervento esamineremo il nuovo comma 2 bis dell’art. 177 del tuir inserito ad opera dell’art. 11-bis, co. 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 [c.d. D.L. CRESCITA], conv. con mod. dalla L. 28 giugno 2019, n. 58. In sostanza, il regime a realizzo controllato previsto dall’art. 177 co. 2 per il conferimento di partecipazioni attraverso cui la società conferitaria acquisisce la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, viene esteso anche al caso in cui la medesima società acquisisca una partecipazione solamente qualificata, ancorché non di maggioranza.
A differenza del comma 2, tuttavia, il regime di realizzo controllato è concesso solamente al rispetto di precise condizioni che avremo modo di illustrare di seguito.
A differenza del comma 2, tuttavia, il regime di realizzo controllato è concesso solamente al rispetto di precise condizioni che avremo modo di illustrare di seguito.
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