21 marzo 2011

Il rimborso e la compensazione dei crediti Iva trimestrali: il modello TR

Daily news N. 81 del 21.03.2011 a cura di Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino

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Secondo quanto previsto dall’art. 38-bis, co. 2 del D.P.R. n. 633/1972 un soggetto passivo d’imposta può chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva relativo ad una frazione d’anno, ossia riguardante ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno in corso. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 18 marzo 2010 ha aggiornato il modello TR con il quale il contribuente – sussistendo le condizioni di cui al citato art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 - può richiedere il rimborso del credito Iva o comunicare la volontà di utilizzare in compensazione – ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 - nel modello F24, lo stesso credito. L’ultimo aggiornamento del modello si è reso necessario al fine di recepire due importanti novità legislative entrate in vigore il 1º gennaio 2010: le nuove regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA; i nuovi vincoli per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali. Per poter richiedere il rimborso o la possibilità di compensare l'Iva del trimestre è necessario aver realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro ed essere in possesso, nel singolo trimestre, di uno dei requisiti previsti dalle lettere a) (aliquota media), b) (operazioni non imponibili), e) (non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia) e, a particolari condizioni, dalla lettera c) (acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva) dell'articolo 30, comma 3, Dpr 633/72. Come per il credito annuale Iva, anche quello dell'istanza trimestrale può essere compensato, per importi superiori a 10.000 euro annui, solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. La compensazione dei primi 10.000 euro può «essere effettuata solo successivamente alla presentazione dell'istanza», in quanto dal 2010 è in vigore il nuovo articolo 8, comma 3, Dpr 542/99 ma non si deve attendere il 16 del mese successivo a quello di presentazione Per compensare crediti trimestrali oltre i primi 15.000 euro, l'istanza di rimborso/compensazione (modello Iva TR) non prevede l'apposizione del visto di conformità da parte degli intermediari abilitati o dei soggetti che esercitato il controllo legale dei conti. Per la richiesta (Modello TR) di rimborso Iva o di compensazione del credito relativo al primo trimestre 2011 la scadenza è prevista per il prossimo 30 aprile ma poiché la scadenza cade di sabato il termine ultimo di presentazione è prorogato al primo giorno feriale successivo, ossia 2 maggio 2011.
Categorie:Compensazioni  –  Iva  –  Modelli fiscali e dichiarativi
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