19 settembre 2019

Immissione in consumo di carburanti estratti dal deposito fiscale

Daily news n. 159 del 19.09.2019 a cura di Franca Recenti

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Con la recente circolare 7.8.2019 n. 18/E, l'Agenzia delle Entrate ha descritto la disciplina applicabile ai depositi fiscali ed al regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili, alla luce delle novità introdotte con l’art. 1, co. 937 – 943 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018). Ai sensi dell'art. 1 co. 937 - 943 della richiamata L. 205/2017, in particolare, viene stabilito che, l'immissione in consumo da un deposito fiscale (o l'estrazione da un deposito di un destinatario registrato) dei citati prodotti è subordinata al versamento diretto dell'IVA all'Erario, con modello F24, senza possibilità di compensazione. In relazione all'assolvimento dell'IVA, la disciplina in esame riguarda solo i casi in cui i carburanti per motori, rispettivamente immessi in consumo o estratti, sono di proprietà di un soggetto terzo rispetto all'esercente l'impianto. Inoltre, la disciplina riguarda esclusivamente la benzina, il gasolio o gli altri carburanti riservati all'impiego di autotrazione. Sono, pertanto, esclusi i carburanti utilizzati per altre destinazioni particolari (quali i trasporti ferroviari, la navigazione marittima ed aerea). Sono parimenti esclusi la benzina ed il gasolio utilizzati in impieghi agricoli i quali, in base alla normativa in materia di accise, sono immessi in consumo ad aliquota ridotta e sottoposti a denaturazione. L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ricorda che non devono essere assoggettate ad IVA (ai sensi dell'art. 1 co. 937 della L. 205/2017) le cessioni dei carburanti effettuate all'interno del deposito, quelle tra depositi fiscali o quelle verso un destinatario registrato esercente deposito commerciale. Ai fini in esame, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, la circolare Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di effettuare un versamento cumulativo per l'IVA stimata in relazione ai prodotti che si presume verranno immessi in consumo o estratti. Con riferimento alla base imponibile da determinare ai fini del versamento dell'imposta, è stabilito che essa, oltre a includere l'ammontare dell'accisa, sia costituita dal corrispettivo o dal valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la custodia dei beni all'interno del deposito. L'Agenzia delle Entrate, sul punto, precisa che occorre avere riguardo al valore al momento dell'introduzione "solo per i prodotti che non siano stati oggetto di cessione all'interno del deposito". In sostanza, se i carburanti sono stati compravenduti "si dovrà necessariamente (e non alternativamente)" fare riferimento al valore dell'ultima cessione”.
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