24 luglio 2020

L’impianto normativo del super bonus 110% dopo la conversione in legge del D.L. Rilancio

Daily news n. 140 del 24.07.2020 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’impianto normativo del super bonus 110% dopo la conversione in legge del D.L. Rilancio - Daily news n. 140 del 24.07.2020 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca€ 6,00

+ IVA

La legge di conversione del c.d. "Decreto Rilancio" ha apportato significative modifiche alla nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente (c.d. Ecobonus 110%). Tra le principali novità si segnala: i) la previsione di limiti massimi di spesa che variano in funzione del numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; ii) l'estensione alle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (in aggiunta agli edifici unifamiliari); iii) l'ampliamento della detrazione del 110% per tutti gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (e quindi ai commi 344-349 dell'art. 1 della L. 296/2006) effettuati sugli immobili vincolati, anche se non viene congiuntamente eseguito uno degli interventi "trainanti"; iv) l'esclusione delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, inoltre, la detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica compete limitatamente ad un numero massimo di due unità immobiliari, "fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio". L'art. 121, DL n. 34/2020 convertito amplia, apportando alcune modifiche, le fattispecie al ricorrere delle quali è possibile scegliere, in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante: i) la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante; ii) ovvero il riconoscimento del c.d. "sconto in fattura". Per poter optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo: i) per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti attuativi emanati ai sensi del co. 3-ter dell'art. 14 del DL 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; ii) per gli interventi antisismici, l'efficacia degli stessi deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali e iscritti agli Ordini o ai Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al DM 28.2.2017 n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. La non veridicità delle attestazioni e/o delle asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione), nonché l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
Categorie:Irpef
L’impianto normativo del super bonus 110% dopo la conversione in legge del D.L. Rilancio - Daily news n. 140 del 24.07.2020 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca€ 6,00

+ IVA

Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6