30 settembre 2015

La disposizione in trust di quote e l’esenzione di cui all’art.3 c.4 ter

Daily news n. 180 del 30.09.2015 a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi

La disposizione in trust di quote e l’esenzione di cui all’art.3 c.4 ter - Daily news n. 180 del 30.09.2015 a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi€ 6,00

+ IVA

Nel presente intervento esamineremo i profili di tassazione indiretta del trust con particolare attenzione alla disposizione in trust di quote di società di persone e di capitali. E’ appena il caso di ricordare, infatti, che in base all’art. 3 co. 4 ter del D.lgs. n.346/1990 i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. La norma prevede che in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del tuir , il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile .
Si tratta di una previsione particolare per le società di capitali che avremo modo di approfondire. La legge prevede che il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata (30% dell’importo dell’imposta). La norma prevede diversi profili di incertezza che talora disorientano gli operatori e che tenteremo di esaminare nel corso del presente intervento. L’iter logico del nostro ragionamento sarà il seguente: (1) quando è tassato il trust ai fini dell’imposta di donazione? All’inizio o alla fine?; (2) qualora dovessimo rispondere che è tassato all’inizio, è applicabile il comma 4 ter?. Vedremo come la risposta alla prima domanda sia che la disposizione viene tassata nella fase iniziale ciò in ragione delle tesi classiche dell’Agenzia e altresì alla luce delle nuove tesi sostenute della Cassazione. La risposta al quesito 2 è positiva alla luce della R.M. 110/E/2009.
Categorie:Trust
La disposizione in trust di quote e l’esenzione di cui all’art.3 c.4 ter - Daily news n. 180 del 30.09.2015 a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi€ 6,00

+ IVA

Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: lavoro al computer 5
21 maggio 2024
Diretta: 14.30 - 17.30
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: professionista
22 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA