11 gennaio 2016

Le modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2016 al regime forfettario

Daily news n. 4 del 11.01.2016 a cura della Redazione

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L’art. 1 commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015, entrata in vigore lo scorso 01.01.2015, ha introdotto nell’ordinamento nazionale il nuovo regime fiscale agevolato per autonomi, destinato agli esercenti attività d’impresa, di arti e professioni in forma individuale. Su tale impianto normativo è intervenuta recentemente la legge di stabilità 2016 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale dello scorso 30.12.2015 ed in vigore dal 01.01.2016), apportando alcune modifiche al regime fiscale di cui trattasi ovvero: i) le soglie di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime, da valutare con riferimento all’anno precedente, sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l’incremento ammonta a 15.000,00 euro; ii) per accedere o permanere nel regime forfetario, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nell’annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. La legge di stabilità per il 2016 prevede, inoltre, che i soggetti che iniziano l’attività possono applicare al reddito forfetariamente determinato l’aliquota d’imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell’attività. L’agevolazione opera a condizione che: i) il soggetto non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio della nuova attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; ii) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; iii) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività. Viene, infine, previsto che gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% dell’ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell’INPS.
Categorie:Regime forfettario
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