27 luglio 2011

Le ritenute sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti e la nuova ritenuta del 5%

Daily news N. 224 del 27.07.2011 a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi

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Nel presente intervento esamineremo la tassazione alla quale sono soggetti gli interessi corrisposti da un soggetto fiscalmente residente in Italia, ad un soggetto non residente alla luce della recente modifica introdotta dal legislatore. Come noto, infatti, il D.L. 98/2011 ha introdotto il comma 8-bis all’art. 26-quater che prevede una ritenuta del 5% sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti, anche se costoro non sono gli effettivi beneficiari. In particolare, è stata previstal'applicazione di una ritenuta del 5% sugli interessi corrisposti a società del gruppo non residenti, a condizione che gli stessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi su prestiti obbligazionari emessi da queste ultime. La ritenuta è applicata dalle società residenti che erogano interessi a società del gruppo che presentino i requisiti previsti dall'art. 26-quater, ma che non siano i beneficiari effettivi degli interessi. Gli interessi ricevuti, infatti, sono destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dalla società non residente; negoziati nei mercati regolamentati; garantiti dal soggetto residente che corrisponde gli interessi, dalla società controllante ai sensi dell'art. 2359 c.c., ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante. L'art. 23 co. 3 del DL 98/2011 prevede che l'atto di garanzia sui suddetti prestiti obbligazionari sia in ogni caso soggetto ad imposta di registro con l'aliquota dello 0,25%. Secondo l'art. 23 co. 4 del DL 98/2011, la ritenuta in commento può essere applicata anche agli interessi relativi ai prestiti in corso alla data di entrata in vigore del DL 98/2011 (06.07.2011), a condizione che il sostituto italiano versi le ritenute e gli interessi legali entro il 30.11.2011. In questo caso l'aliquota della ritenuta è pari al 6% e il prelievo si considera sostitutivo anche dell'imposta di registro dovuta sull'atto di garanzia. Nel presente lavoro analizzeremo quindi la disciplina interna, il disposto convenzionale e la possibilità di beneficiare della direttiva interessi-royalties. Successivamente esamineremo la nuova ritenuta del 5%, proponendo alcuni esempi per chiarire quanto detto.
Categorie:Manovra Correttiva 2011
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