11 gennaio 2013

Legge di Stabilità per il 2013: posticipata al 2012 la decorrenza dell’IVIE

Daily news N. 8 del 11.01.2013 a cura di Alessandro Borghese

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L’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 aveva istituito, a decorrere dal 2011, un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali le stesse siano titolari di diritti reali, nella misura dello 0,76% del valore dell'immobile. Successivamente, l'art. 8 del DL 2.3.2012 n. 161 ha introdotto: i) una soglia di esenzione per il versamento del tributo; ii) specifiche regole di valorizzazione degli immobili e l'attribuzione di un credito per le imposte patrimoniali e reddituali pagate all'estero, nel caso in cui gli stessi immobili siano situati in Paesi della UE o aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni; iii) un regime di favore per gli immobili esteri detenuti da soggetti residenti in Italia per obbligo di legge. La legge di stabilità per il 2013 ha introdotto alcune novità sulle disposizioni relative all’IVIE al fine di evitare censure a livello comunitario, considerato che la Commissione europea avrebbe potuto rilevare alcuni profili discriminatori rispetto all’IMU. In particolare, viene previsto che: i) l’imposta entra in vigore a partire dal 2012; ii) il versamento deve avvenire sia in acconto che a saldo con le stesse modalità stabilite per l’IRPEF. E’ stato esteso, inoltre, a tutti i soggetti che possiedono beni immobili all’estero adibiti ad abitazione principale, il medesimo regime di favore previsto per gli immobili esteri detenuti da dipendenti pubblici all’estero. Il regime di favore in commento si sostanzia, in estrema sintesi, di un’aliquota IVIE stabilita in misura ridotta dello 0,4% per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Infine, viene estesa a tutte le persone fisiche – che possiedono immobili all’estero soggetti ad IVIE – la non tassabilità del reddito dell’immobile ai fini IRPEF, a condizione che tali immobili risultino essere a disposizione, ovvero non siano concessi in locazione.
Categorie:Imposte e Tasse
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