31 ottobre 2011

Limiti e divieti alla compensazione dei crediti Iva

Daily news N. 298 del 31.10.2011 a cura di Alessandro Borghese e Fabio Graziani

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L’istituto della compensazione tributaria rappresenta la principale modalità di assolvimento dei debiti tributari. Ne consegue che, al fine di contrastare gli abusi nell'ambito della compensazione dei crediti IVA con altri tributi e contributi ( c.d. compensazione orizzontale), il legislatore ha introdotto, negli ultimi anni, alcuni limiti e divieti che prevedono, tra l’altro, particolari regole che il contribuente è tenuto a rispettare per poter utilizzare, senza incorrere in sanzioni, l'eccedenza tributaria in parola. Trovandoci ormai quasi a fine anno, si ripropone l’annosa questione di individuare, considerato il sovrapporsi di più annualità d'imposta (2010 e 2011, solo con riferimento al credito Iva annuale), il corretto comportamento da adottare in sede di compensazione a partire dal 1 gennaio 2012. Scadendo oggi, 31 ottobre 2011, il termine ultimo di presentazione dell’ultimo modello Tr, è, infatti, già tempo di effettuare delle prime valutazioni sui crediti 2011 che si intenderà portare a compensazione nel 2012. Non solo, continua ad essere necessario tenere ben presente che l'art. 31, co. 1 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 è intervenuto sul sistema dei versamenti unitari disciplinati dall'art. 17, co. 1 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, introducendo, a decorrere dal 1° gennaio 2011, una preclusione alla facoltà di procedere alla compensa¬zione orizzontale nell'ipotesi in cui il contribuente titolare di crediti relativi ad imposte erariali sia al contempo debitore, di somme iscritte a ruolo per imposte erariali ed accessori di importo superiore a 1.500 euro, che risultano dovute per scadenza del relativo termine di pagamento. Il mancato rispetto del divieto è punito con la sanzione amministrativa pari al minor importo tra il 50% dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ed il 50% di quanto indebitamente compensato (art. 31, co. 1, secondo e terzo periodo).
Categorie:Compensazioni  –  Iva
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