14 luglio 2016

Mancata tracciabilità degli incassi delle ASD: applicabile il favor rei alle contestazioni in corso

Daily news n. 136 del 14.07.2016 a cura di Franca Recenti

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A decorrere dal 01.01.2015, è stato incrementato ad € 1.000,00 (in luogo del previgente importo di € 516,00) il limite di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi previsto per i soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91, ovvero: i) società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici ; ii) associazioni senza fini di lucro e associazioni pro loco, associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro. Più precisamente, l’obbligo di tracciabilità, precedentemente fissato ad € 516,46, è stato aumentato ad € 1.000,00, così come già previsto in materia di antiriciclaggio dall’art. 49 del DLgs. 231/2007. La non ottemperanza dei predetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti (di ammontare superiore ad euro 1.000,00) comporta, a norma dell’art. 25 comma 5, della L. n. 133/1999 l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 che variano da un importo minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.000,00. Non risulta più applicabile, invece, a seguito dell’entrata in vigore del DLgs. 24.9.2015 n. 158 (di riforma delle sanzioni amministrative tributarie) la sanzione più severa che prevedeva, fino al 31.12.2015, la decadenza dalle agevolazioni previste dalla L. 398/91, nel caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità degli incassi e pagamenti di importo pari o superiore ad euro 1.000,00. Secondo quanto recentemente precisato dalla Giurisprudenza di merito (C.T. Prov. Parma 3.6.2016 n. 422/1/16), tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sentenza 17.12.2014 n.26475, per le contestazioni in corso alla data dell’entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio (01.01.2016), deve trovare applicazione l'art. 3 co. 3 del DLgs. 472/97 (principio del favor rei). Così, se il contenzioso è ancora pendente, viene automaticamente meno il disconoscimento del regime fiscale previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dalla L. 398/91: l'unica sanzione applicabile è quella fissa dell'art. 11 del DLgs. 471/97 che può variare da un importo minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.000,00.
Categorie:Enti non commerciali
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