17 marzo 2014

Novità in materia di trasferimenti immobiliari: agevolazioni prima casa

Daily news n. 76 del 17.03.2014 a cura della Redazione

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L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 21.2.2014 n. 2, ha illustrato le novità immobiliari introdotte, in materia di imposte d'atto, dal combinato disposto dell'art. 10 del DLgs. 23/2011, dell'art. 26 del DLgs. 104/2013 e dai commi 608-609 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Si ricorda, infatti, che tali norme hanno riscritto l'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, prevedendo che, dall'1.1.2014, per gli atti di trasferimento immobiliare, alle precedenti molteplici aliquote dell'imposta di registro previste dalla norma previgente, si sostituiscano tre sole aliquote: i) 2%, in presenza delle condizioni per l’agevolazione prima casa; ii) 9%, in tutti gli altri casi; iii) 12% per i trasferimenti di terreni e relative pertinenze operati dall’1.1.2014 a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla relativa gestione assistenziale e previdenziale. Peraltro, gli atti che sono soggetti a tali aliquote dell'imposta di registro, scontano le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50,00 euro l'una. L'aliquota del 2% dell'imposta di registro, in particolare, si applica in presenza delle condizioni di "prima casa", tuttora individuate dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ma purché l'abitazione non sia classificata nelle categorie catastali A1, A8, o A9 (a nulla rileva, invece, la definizione di abitazione "di lusso", di cui al DM 2.8.69). Il DM 02.08.1969 resta, invece, rilevante, ai fini di limitare l'accesso all'agevolazione prima casa in campo IVA. Infine - chiarisce l'Agenzia - per l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" alle imposte ipotecaria e catastale, in caso di trasferimento per successione o donazione, si applicano le medesime regole operanti per il registro, sicché si dà rilievo alla destinazione catastale e non alle caratteristiche individuate dal DM 2.8.69.
Categorie:Immobili  –  Imposta di registro
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