17 maggio 2011

Obbligo di comunicazione delle operazioni di importo almeno pari a euro 3000: novità del decreto sviluppo

Daily news N. 145 del 17.05.2011 a cura di Edoardo Martini

Obbligo di comunicazione delle operazioni di importo almeno pari a euro 3000: novità del decreto sviluppo - Daily news N. 145 del 17.05.2011 a cura di Edoardo Martini€ 6,00

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Il recente decreto cd. “sviluppo” - DL 13 maggio 2011 n. 70 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011 contiene importanti novità in relazione all’obbligo di comunicazione delle operazioni di importo almeno pari a euro 3.000, di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010, e del successivo provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 (a tale proposito si vedano nostra Daily News n.71 del 10 marzo 2011 e nostra Memory n.164 del 18 aprile 2011). Come si desume dalle lettura della relazione illustrativa al citato D.L. 78/20120, l’obiettivo di tale adempimento è da un lato di contrastare il fenomeno delle frodi Iva, (che si realizzano soprattutto nelle operazioni che intervengono tra soggetti passivi d’imposta), e dall’altro di intercettare elementi e notizie rilevanti ai fini dell’applicazione del redditometro (con particolare riguardo, quindi, alle operazioni effettuate nei confronti di persone fisiche, visto che il citato strumento di accertamento si riferisce alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche stesse). L’art. 7, co. 2, lett. o), del citato decreto sviluppo interviene con l’obiettivo, come si legge nella disposizione stessa, di “semplificare gli adempimenti dei contribuenti”, escludendo, come si vedrà meglio nel seguito, l’obbligo di comunicazione per le operazioni effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi d’imposta, a condizione che il pagamento avvenga con carte di credito, carte di debito, ovvero carte prepagate, emesse dai soggetti indicati nell’art. 7, co. 6, del DPR 605/73. Restano immutati tutti gli adempimenti già previsti dalla disposizione normativa, ricordando che l’obbligo di comunicazione in questione si riferisce già alle operazioni relative al periodo d’imposta 2010, sia pure “limitatamente” alle operazioni di importo pari o superiore ad euro 25.000, al netto dell’Iva, e solamente se le stesse sono soggette all’obbligo di fatturazione. In ogni caso, il termine di comunicazione per l’anno 2010 è fissato al prossimo 31 ottobre 2011. Obiettivo del presente intervento è di focalizzare l’attenzione sulle novità introdotte dal citato art. 7 del decreto sviluppo, ricordando anche i tratti essenziali dell’obbligo di comunicazione, sul presupposto, come già detto, che entro il prossimo 31 ottobre 2011, i soggetti interessati dovranno comunque procedere all’invio della comunicazione per le operazioni, effettuate o ricevute, nell’anno 2010. L’esposizione ci consente di evidenziare che la nuova disposizione introdotta dal DL Sviluppo non è quindi del tutto chiara, atteso che sarà necessario che siano chiariti e/o precisati alcuni aspetti come di seguito andremo ad esporre.
Categorie:Adempimenti  –  Decreto Sviluppo  –  Iva
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