2 aprile 2021

Prorogata la sospensione dei termini per la decadenza dai benefici “prima casa”: novità del DL 183/2020

Daily news n. 59 del 02.04.2021 a cura di Sandro Cerato

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L’articolo 24 del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), come recentemente modificato dal DL183/2020 convertito (c.d. Decreto Milleproroghe), ha sospeso, dal 23.2.2020 al 31.12.2021, tutti i termini previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in materia di agevolazione “prima casa”. La sospensione in parola comporta che i termini indicati nelle disposizioni in analisi sono sospesi nel periodo indicato (23 febbraio 2020 - 31 dicembre 2021), ma riprenderanno a decorrere (dal punto in cui sono stati sospesi) a dar data 1 gennaio 2022. Si rammenta che, la sospensione in parola non trova applicazione con riferimento al termine di 5 anni entro il quale il trasferimento della “prima casa” comporta la decadenza dal beneficio: una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la ratio della norma poiché arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione “prima casa” precedentemente fruita (circolare n. 9/E/2020). Con la successiva risposta ad interpello n. 39/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha escluso, inoltre, che possa ritenersi sospeso il termine di 3 anni per l'ultimazione dell'edificio in caso di acquisto (per successione o donazione, nel caso di specie) di un immobile in corso di costruzione. Sempre al fine di tenere conto delle difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, l’articolo 24 del D.L. 23/2020 (c.d. decreto liquidità), come modificato dal DL 183/2020 convertito, ha sospeso, dal 23.2.2020 al 31.12.2021, anche i termini previsti dall’articolo 7 della Legge 448/98 in materia di credito di imposta per il riacquisto della “prima casa”. Consegue che, il termine di un anno previsto per il riacquisto della “prima casa”, smetterà di decorrere nel periodo indicato (23 febbraio 2020 - 31 dicembre 2021) e riprenderà a scorrere (dal punto in cui è stato sospeso) a far data 1 gennaio 2022, dando così un po’ più di respiro ai contribuenti che potranno disporre di più tempo per perfezionare il nuovo atto di acquisto agevolato (che attribuisce loro il diritto al credito).
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