2 marzo 2012

Rateazione 36bis e 36ter del DPR 600/1973, sanatoria per i tardivi versamenti

Daily news N. 64 del 02.03.2012 a cura di Micaela Chiruzzi

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Con la legge di conversione al decreto Monti (legge 22.12.2011 n.214) è stata introdotta la possibilità di ricorrere all’istituto del “ravvedimento operoso” per l’omesso pagamento di rate dovute dai contribuenti a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni (art. 36-bis, 36-ter del DPR 600/73 e del 54-bis del DPR 633/72). In caso di pagamento tardivo di una rata, l’iscrizione a ruolo della sanzione piena (pari al 30%) e degli interessi può essere evitata ricorrendo al ravvedimento operoso; versando, cioè, entro la scadenza della successiva, oltre alla rata e agli interessi da dilazione (calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento), la sanzione ridotta e gli interessi per il ritardato versamento. In sostanza, attualmente si decade dalla rateazione solo nell’ipotesi in cui il pagamento della prima rata non avvenga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero per il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima rata entro il termine di pagamento della rata successiva.
Categorie:Codici tributi  –  Versamenti
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