23 marzo 2021
Recenti decisioni in tema di fondo patrimoniale
Daily news n. 51 del 23.03.2021 a cura di Cecilia Pasquale
Recenti decisioni in tema di fondo patrimoniale - Daily news n. 51 del 23.03.2021 a cura di Cecilia Pasquale | € 6,00 + IVA |
Ai sensi dell’art. 167 c.c. “ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”. La costituzione del fondo patrimoniale, che avviene con atto pubblico o, se il costituente è un terzo, anche mediante testamento, crea un vincolo di destinazione sui beni che i coniugi vi hanno conferito, destinandoli al soddisfacimento di interessi familiari. Ciò preclude le azioni esecutive su detti beni e sui frutti di essi per i “debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (art. 170 c.c.). Il fatto che tale strumento sottragga i beni conferiti alle azioni di alcuni creditori (quelli che ex art. 170 c.c. non possono rivalersi sul fondo) conduce a un significativo numero di decisioni sul punto, spesso volte a: (i) far rientrare le varie obbligazioni concluse dai coniugi nell’ambito di quelle concluse per i “bisogni della famiglia”, cosicché il creditore possa promuovere azioni esecutive sui beni del fondo; (ii) dichiarare l’inefficacia del fondo nei confronti del creditore quando l’atto pregiudichi i suoi interessi, attraverso l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.. Nel presente lavoro, a seguito di una breve ricostruzione delle norme che disciplinano le modalità attraverso cui i creditori possono soddisfarsi sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, si prenderanno in esame le più recenti decisioni della Corte di Cassazione sul punto.
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