22 giugno 2022

Regimi patrimoniali dei coniugi e comunione “de residuo”

Daily news n. 111 del 22.06.2022 a cura di Cecilia Pasquale

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Ai sensi dell’art. 159 c.c., il regime patrimoniale che si applica agli acquisti effettuati dalle coppie coniugate (e ai soggetti uniti civilmente) è quello della comunione dei beni, salvo che questi abbiano stipulato una diversa convenzione matrimoniale. Tale regime comporta, in sostanza, che entrano in comunione (e diventano di proprietà di entrambi) gli acquisti fatti congiuntamente o dal singolo coniuge dopo il matrimonio, con l’esclusione dei beni personali. L’applicazione del regime di comunione legale comporta anche che, al momento dello scioglimento della comunione, determinati beni diventano comuni, se non consumati al momento dello scioglimento (c.d. comunione “de residuo”). I beni soggetti a questo particolare regime sono (artt. 177 lett. b) e c) e 178 c.c.): (i) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; (ii) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; (iii) i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente. La comunione “de residuo”, dunque, comprende beni che normalmente non entrano in comunione, ma vi sono fatti rientrare dalla legge al momento dello scioglimento della stessa, a condizione che i beni che ne formano oggetto non siano stati consumati prima di tale momento. In sostanza, detti beni sono, fino allo scioglimento della comunione, beni personali del coniuge, liberamente amministrabili da questo e aggredibili per intero dai suoi creditori personali; a seguito dello scioglimento (nei casi di cui all’art. 191 c.c., come nel caso di divorzio o mutamento del regime patrimoniale), questi entrano nel patrimonio comune se, e nella misura in cui, non siano stati consumati. Tale istituto consente di tutelare l’interesse di entrambi i coniugi: da un lato, sono valorizzati il principio solidaristico e la tutela del coniuge debole, prevedendo che allo scioglimento della comunione gli spettino diritti su beni non suoi; dall’altro, il coniuge titolare individualmente dei cespiti ha la libertà di gestirli autonomamente ed eventualmente anche consumarli prima del venir meno della comunione. La comunione “de residuo” è stata recentemente oggetto di una decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 15889/2022), che ne ha indagato la natura, pronunciandosi, in particolare, sull’ipotesi dell’impresa appartenente a uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio.
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