16 dicembre 2019

Rinuncia all'eredità dietro trasferimento di un immobile: applicabilità del prezzo valore

Daily news n. 219 del 16.12.2019 a cura di Omar Rigamonti

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L'art. 1 co. 497 della L. 266/2005 ha introdotto, con decorrenza 1.1.2006, una deroga al criterio generale di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro per le cessioni immobiliari, così come individuata dagli artt. 43, 51 e 52 del DPR 131/86. Tale norma consente, in presenza di determinati requisiti di natura oggettiva e soggettiva e di determinate condizioni, di calcolare la base imponibile dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, in deroga ai principi generali, con riferimento al valore catastale del bene trasferito. Come verrà meglio argomentato nel prosieguo del presente contributo, il regime agevolato del “prezzo-valore” trova applicazione al ricorrere dei seguenti presupposti: i) le cessioni devono riguardare un acquirente che sia una persona fisica che non agisce nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali (requisito soggettivo); ii) le cessioni devono avere ad oggetto immobili ad uso abitativo e/o relative pertinenze (requisito oggettivo); iii) le cessioni devono essere soggette ad imposta di registro senza applicazione dell’IVA (requisito oggettivo). Nella risposta interpello 25.11.2019 n. 494, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che si applica la regola del prezzo valore anche nel caso in cui un soggetto rinunci all'eredità dietro trasferimento della proprietà di un immobile. La rinuncia all'eredità a fronte di un corrispettivo consistente nel trasferimento di un immobile, infatti, integra una cessione ai sensi dell'art. 1 co. 497 della L. 266/2005, in quanto tale nozione comprende non solo le fattispecie traslative in senso stretto, ma anche gli acquisti a titolo derivativo-costitutivo, gli atti traslativi della nuda proprietà, gli atti di rinuncia e ogni altro negozio assimilato al trasferimento (così già la ris. Agenzia delle Entrate 1.6.2007 n. 121). Inoltre, il fatto che il corrispettivo consista nel trasferimento di un bene immobile, anziché nel pagamento di una somma di denaro, non è di ostacolo alla quantificazione del "prezzo valore", dovendosi indicare in atto il valore attribuito al bene da trasferire.
Categorie:Immobili
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