13 settembre 2010

Sono deducibili i compensi-amministratori delle società di capitali ?

Daily news N. 250

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Le società di capitali non possono dedurre i compensi corrisposti ai loro amministratori. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la Sent. 13.8.2010, n. 18702, ha affermato una indeducibilità di carattere generale dei compensi degli amministratori delle società di capitali. Per la Suprema Corte, infatti, i compensi-amministratore in argomento sarebbero da ritenersi esclusi da deduzione poiché la posizione dell'amministratore, ed in via di diretta derivazione la natura del suo compenso, sarebbe giuridicamente equiparabile a quella dell'imprenditore. In sostanza, precisa la Cassazione, «l'articolo 62 del D.P.R. 917/1986, il quale esclude l'ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l'opera svolta dall'imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone, non consente di dedurre dall'imponibile il compenso per lavoro prestato e l'opera svolta dall'amministratore di società di capitali». Poiché, quindi, nella figura gestionale dell’amministratore di società di capitali non sarebbe individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella societaria ed in ragione anche dell’assenza in tale funzione amministrativa dell'assoggettamento ad altrui potere direttivo, disciplinare e di controllo (che costituisce il requisito tipico della subordinazione), i giudici pervengono ad una conclusione che si inscrive nel filone interpretativo della Sent. 13.11.2006, n. 24188 e che, di fatto, replica una visione secondo cui l'indeducibilità dei compensi non è contestabile solo per motivi elusivi, formali o per dinamiche di imputazione temporale del costo, ma anche perché l’opera e la retribuzione degli amministratori non è da ritenersi riconducibile al lavoro subordinato, ma alla remunerazione imprenditoriale. In altri termini, come vedremo, la deducibilità del compenso-amministratore da oggi potrebbe essere messa in discussione non solo per effetto di una valutazione di congruità dello stesso o per l’assenza di una delibera “ad hoc” che ne fissi l’ammontare, ma anche in ragione dell’equiparazione della stessa figura dell’amministratore con la figura dell’imprenditore. Ovviamente, peraltro, la recente posizione della Cassazione interessa tutte le società commerciali ma, indirettamente, può riguardare anche gli enti pubblici e privati, ovvero tutti i soggetti amministrati o gestiti da terzi regolarmente ricompensati per le loro prestazioni professionali.
Categorie:Bilancio  –  Ires  –  Irpef  –  Redditi d'impresa
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