19 settembre 2018

Split payment, il punto dopo il decreto “dignità”

Daily news n. 157 del 19.09.2018 a cura di Mirco Gazzera

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L’art. 12 del DL 12.7.2018 n. 87 (c.d. “decreto dignità”), conv. L. 9.8.2018 n. 96, ha previsto che il meccanismo dello split payment non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti destinatari di tale disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/73. L'esonero in esame permette ai soggetti passivi interessati (es. professionisti), i quali subiscono già la ritenuta fiscale sul compenso, di evitare l'ulteriore "aggravio finanziario" derivante dal mancato incasso dell'IVA sull'operazione addebitata in rivalsa al committente con la conseguente possibile formazione di crediti IVA.
Categorie:Iva
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