31 maggio 2022

Attestazione di congruità dei costi nell’ambito dei “bonus edilizi”

News per i clienti dello studio n. 60 del 31.05.2022

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in relazione ai bonus edilizi, gli ambiti nei quali il legislatore ha espressamente previsto l'obbligo di una formale attestazione della congruità delle spese, rispetto ai costi specifici degli interventi realizzati con il loro sostenimento, sono: i) quello degli interventi di efficienza energetica, ai sensi del co. 3-ter dell'art. 14 del DL 63/2013; ii) quello degli interventi superbonus "trainanti" e "trainati" di efficienza energetica e degli interventi superbonus di riduzione del rischio sismico, ai sensi delle lett. a) e b) del co. 13 dell'art. 119 del DL 34/2020; iii) quello degli interventi agevolati, anche diversi dai precedenti, sulle cui spese viene esercitata l'opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione a terzi del credito, ai sensi del co. 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020. I parametri, sulla cui base devono essere rilasciate le attestazioni di congruità, sono individuati in modo differenziato a seconda che le spese da attestare siano relative a interventi di efficienza energetica, oppure ad altre tipologie di interventi agevolati. Secondo le FAQ pubblicate ad aprile 2022 dal Ministero della transizione ecologica sul sito dell'ENEA, ai fini dell'attestazione i congruità delle spese relative ad interventi di efficienza energetica è necessario un duplice controllo: i) il primo va effettuato facendo riferimento ai prezzari "individuati dal DM Requisiti tecnici, ovvero a quelli di cui all'articolo 3, comma 4, del DM costi massimi", ossia "i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI"; ii) il secondo va effettuato facendo riferimento ai valori massimi dei beni di cui all'Allegato A del decreto MITE 14.2.2022, cui vanno aggiunti i costi massimi specifici relativi alle prestazioni professionali, alle opere relative alla installazione dei beni e relative alla manodopera per la messa in opera dei beni (in quanto queste voci non sono incluse nei valori massimi di cui al predetto Allegato A). Il minor valore, tra i due che risultano dagli esiti dei due diversi tipi di controllo, costituisce la soglia di congruità delle spese da confrontare con quelle sostenute per l'intervento di efficienza energetica agevolato.
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