29 luglio 2020

CIG in deroga con causale COVID-19: modalità e termini di presentazione delle istanze

News per i clienti dello studio n. 113 del 29.07.2020

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circ. 15.7.2020 n. 86, sono state illustrate dall'INPS le novità apportate dal DL 34/2020 (decreto "Rilancio") all'impianto normativo in materia di CIG in deroga con causale COVID-19 regolato dall'art. 22 del DL 18/2020, nonché le successive modifiche recate dal DL 52/2020. Con l'occasione, sono state fornite indicazioni anche in merito al particolare trattamento previsto dall'art. 98 co. 7 del DL 34/2020, con cui si concede ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti, con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro nell'anno 2019, la possibilità di accedere al trattamento di CIG in deroga con causale COVID-19 limitatamente a un periodo massimo di 9 settimane. Si specifica che la prestazione sarà autorizzata e gestita dall'INPS a cui i datori di lavoro dovranno inoltrare domanda secondo uno schema che verrà a breve reso disponibile. Al riguardo, l'INPS precisa che la predetta retribuzione annua lorda è da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali e che, nella determinazione dei 50.000 euro annui, concorrono le retribuzioni complessivamente percepite lo scorso anno da tutti i datori di lavoro con i quali lo sportivo ha intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con obbligo di versamento di contribuzione al Fondo pensioni sportivi professionisti.
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