28 ottobre 2020

Credito d’imposta locazioni commerciali: ultimi chiarimenti e novità del D.L. 104/2020 convertito

News per i clienti dello studio n. 144 del 28.10.2020

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'art. 28 del 34/2020 riconosce un credito d'imposta: i) ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (nonché agli enti non commerciali con riferimento agli immobili destinati all'attività istituzionale); ii) a condizione che abbiano ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (fatta eccezione per le strutture alberghiere con codice ATECO 55, le strutture termali, le strutture agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator) ed abbiano riportato un calo del fatturato almeno pari al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente; iii) con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020, per le strutture turistico-ricettive stagionali); iv) purché il contratto abbia ad oggetto immobili "ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo". Nella risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2020 n. 440, è stato chiarito che, a dispetto del tenore letterale dell'art. 28 del DL 34/2020, il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo o di affitto d'azienda comprensiva di immobili, può spettare, in presenza delle altre condizioni di legge, anche se i canoni di locazione o affitto d'azienda sono stati integralmente versati, anticipatamente, nel dicembre 2019. È giusto il caso di precisare che, la legge di conversione del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”) introduce alcune novità in tema di credito d’imposta sulle locazioni di immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, prevedendo: i) da un lato, l’estensione del bonus locazioni, per le imprese turistico ricettive, sino al 31 dicembre 2020; ii) dall’altro, l’aumento al 50% (dal 30%) del credito d’imposta sull’affitto d’azienda per le strutture turistico ricettive, con la precisazione che, “qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto dell’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti”. Per espressa previsione dell’art. 77 comma 3 del DL 104/2020, le modifiche apportate dal medesimo art. 77 saranno efficaci solo a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato.
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