1 agosto 2019

La deducibilità degli alimenti periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato

News per i clienti dello studio n. 108 del 01.08.2019

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Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che l'art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR prevede la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF degli assegni periodici corrisposti al coniuge: i) in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili (divorzio); ii) nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2018 n.7/E, rilevano anche gli accordi raggiunti: i) a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, autorizzata dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 del DL 132/2014; ii) dinanzi all'Ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'art. 12 del DL 132/2014. Sono esclusi gli assegni destinati al mantenimento dei figli. A tal proposito si ricorda che se il provvedimento dell'Autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato. I soggetti che deducono gli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge devono indicare nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF) il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme (art. 1 co. 63 della L. 27.12.2006 n. 296). Tuttavia, la mancata indicazione del codice fiscale del coniuge non può comportare l'indeducibilità dell'assegno, non essendo prevista dalla legge ma solo dalle istruzioni di compilazione della dichiarazione dei redditi (C.T.Prov. Bergamo 7.2.2012 n. 34/1/12).
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