10 maggio 2023

La fiscalità degli immobili vincolati detenuti dalle imprese

News per i clienti dello studio n. 48 del 10.05.2023

La fiscalità degli immobili vincolati detenuti dalle imprese - News per i clienti dello studio n. 48 del 10.05.2023€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, per i fabbricati vincolati – intendendosi per tali quelli di interesse rilevante per motivi storici, artistici, archeologici, culturali, mediante apposita notificazione amministrativa - relativi ad imprese commerciali, aventi destinazione di civile abitazione (accatastati nel gruppo A, al di fuori della categoria A/10) e costituenti meri immobili patrimonio (e quindi, né beni merce, né beni strumentali), la disciplina ai fini delle imposte dirette è contenuta nell'art. 90 del TUIR. Tale disposizione del Testo Unico dispone che il provento immobiliare generato dal fabbricato, che concorre alla formazione del reddito d'impresa, risulta essere: i) nel caso in cui il fabbricato sia locato a terzi, il maggiore tra il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35% e la rendita catastale, opportunamente rivalutata (del 5%), ai sensi dell'art. 3 co. 48 della L. 662/96; ii) nel caso in cui il fabbricato non sia locato a terzi, la rendita catastale ridotta del 50%, opportunamente rivalutata (del 5%), ai sensi dell'art. 3 co. 48 della L. 662/96, senza peraltro che trovi applicazione la maggiorazione di un terzo prevista dall'art. 41 del TUIR. La tassazione degli immobili di interesse storico artistico posseduti degli enti non commerciali è disciplinata, invece, dall’art. art. 144 del TUIR secondo cui: i) se il fabbricato è locato a terzi, il relativo contributo alla formazione del reddito complessivo dell'ente consiste nel maggiore tra il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35% e la rendita catastale, opportunamente rivalutata (del 5%), ai sensi dell'art. 3 co. 48 della L. 662/96; ii) se il fabbricato non è locato a terzi, bensì è sfitto o tenuto a disposizione, concorre a formare il reddito complessivo dell'ente non commerciale la metà della rendita catastale, opportunamente rivalutata (del 5%), ai sensi dell'art. 3 co. 48 della L. 662/96, senza peraltro che trovi applicazione la maggiorazione di un terzo prevista dall'art. 41 del TUIR.
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