19 aprile 2023

La fiscalità degli immobili vincolati detenuti dalle persone fisiche

News per i clienti dello studio n. 41 del 19.04.2023

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che gli immobili, di cui al DLgs. 42/2004, sono riconosciuti di interesse rilevante per motivi storici, artistici, archeologici, culturali, mediante apposita notificazione amministrativa effettuata ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo (c.d. vincolo). L’apposizione di tale vincolo fa sorgere in capo al possessore determinati obblighi (di conservazione, manutenzione, prelazione statale in caso di vendita, apertura al pubblico) che si concretizzano in una riduzione del potere di disporre e godere del fabbricato. A fronte di tali limitazioni, viene riconosciuto al possessore un trattamento fiscale agevolato ai fini delle imposte dirette che, dal periodo d’imposta 2012, è stato oggetto di un notevole ridimensionamento. Il reddito fondiario derivante dal possesso, in capo al proprietario, usufruttuario o titolare di un diritto reale (non in regime di impresa) di unità immobiliari di interesse storico o artistico non locate si determina assumendo la rendita catastale nella misura ridotta del 50% risultante in Catasto e rivalutandola del 5%. In virtù dell’effetto sostitutivo operato dall’articolo 8, comma 1, del DLgs. 23/2011, gli immobili vincolati non locati sono assoggettati all’IMU e, pertanto, non devono scontare né l’Irpef né le relative addizionali dovute sui rispettivi redditi fondiari. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico locati a terzi, il reddito fondiario (reddito di fabbricati) è costituito dal maggiore tra il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, del 35% e la rendita catastale, opportunamente rivalutata (del 5%). Qualora detto immobile sia locato a “canone concordato”, oltre alla riduzione del 35% del canone di locazione, occorre applicare, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della Legge 431/1998, anche l’ulteriore riduzione del 30%. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca il canone di locazione deve essere assunto al 100%.
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