25 luglio 2019

La Flat Tax per i pensionati di fonte estera che rientrano al sud: rese note le disposizioni attuative

News per i clienti dello studio n. 105 del 25.07.2019

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'art. 1 co. 273 - 274 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva dell'IRPEF (e delle relative addizionali) per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. Nello specifico, il regime in commento consente di applicare sui redditi di fonte estera (di qualunque categoria) un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali locali del 7%, e vede quali beneficiari le persone fisiche che: i) sono titolari di redditi di pensione (art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR) di fonte estera; ii) trasferiscono la propria residenza in Italia in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti; iii) non sono state fiscalmente residenti in Italia per almeno cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace (rappresentato dal periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia). Il provv. Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 167878 ha dato attuazione al regime agevolato in commento, precisando che questo trova applicazione a partire dai trasferimenti di residenza fiscale in Italia effettuati dall'1.1.2019 (provv. Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 167878, § 1.1). Gli aspetti di maggiore interesse del provvedimento attuativo riguardano: i) le modalità di esercizio dell'opzione, legate alla presentazione della dichiarazione dei redditi; ii) le modalità di individuazione dei Comuni presso i quali la persona deve trasferire la propria residenza per beneficiare delle agevolazioni; iii) le conseguenze del trasferimento di residenza in un altro Comune italiano; iv) le cause di decadenza del regime opzionale.
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