1 ottobre 2020

La prova del trasferimento del bene nelle cessioni intracomunitarie

News per i clienti dello studio n. 132 del 01.10.2020

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE, modificando il previgente Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, ha introdotto, a decorrere dallo scorso 1° gennaio 2020, nuove regole per la non imponibilità IVA delle operazioni intracomunitarie. Sono state, in particolare, elencate le prove che, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, il cedente deve fornire per dimostrare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro a un altro, riconoscendo validità probatoria alla dichiarazione rilasciata dall’acquirente che certifica, tra l’altro, la data e il luogo di arrivo dei beni nella destinazione stabilita. L'art. 45-bis, par. 1, lett. b) del Regolamento citato disciplina il caso in cui il trasporto dei beni in altro Stato UE è effettuato dal cessionario oppure da un terzo per suo conto. Al ricorrere di tale fattispecie, è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione. Tale dichiarazione deve riportare: i) la data di rilascio; ii) il nome e l’indirizzo dell’acquirente; iii) la quantità e la natura dei beni; iv) la data e il luogo di arrivo; v) nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; vi) l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente. Con la recente risposta ad interpello del 3.9.2020 n. 305, l’Agenzia delle Entrate ha indicato che non costituisce un valido mezzo di prova della cessione intracomunitaria, ai sensi dell'art. 41 co. 1 del DL 331/93 e della prassi emessa al riguardo, la pratica di emettere fattura in regime di imponibilità IVA in assenza dei requisiti per provare il trasporto del beni in altro Stato Ue e, una volta ottenuta la prova, emettere nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72. La soluzione descritta non è ammessa giacché l'incertezza attiene, sin dall'origine, alla validità dei mezzi di prova della cessione e non alla sussistenza dei requisiti astratti cui è subordinata la qualificazione dell'operazione come cessione intracomunitaria, il che esclude di potersi avvalere della nota di variazione in diminuzione, non rientrando tra i casi espressamente previsti dal legislatore. Inoltre, non è ammesso il rilascio, da parte del soggetto passivo, di un set documentale che non sia coerente con i requisiti con la presunzione stabilita dall'art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011, in vigore dall'1.1.2020.
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