14 gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022: le novità in materia di lavoro

News per i clienti dello studio n. 04 del 14.01.2022

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con l’approvazione della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30.12.2021, pubblicata in GU n. 310 del 31.12.2021) il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento numerose novità in materia lavoro e previdenza, tra cui segnaliamo le seguenti: i) vengono modificate le disposizioni in materia di integrazione salariale, in modo da includere negli ammortizzatori sociali anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti; ii) viene ampliato l’ambito di intervento della CIGS anche a tutti i datori di lavoro non coperti da Fondi di Solidarietà; iii) l’accordo di transizione occupazionale ora prevede un incentivo all’assunzione che consente al datore di lavoro di fruire del 50% del trattamento che sarebbe spettato al lavoratore, nel limite di 12 mesi; iii) viene prorogato il contratto di espansione, ora accessibile anche ai soggetti con limite dimensionale minimo di 50 unità lavorative in organico (in precedenza 100); iv) viene previsto un esonero contributivo del 100% per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel 2022, con durata pari a tre anni (al termine si applica l’aliquota del 10%); v) viene introdotto dal 01.01.2022 un esonero contributivo a favore delle cooperative pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua e di durata massima di 24 mesi dalla data di costituzione della cooperativa; vi) vengono modificate le disposizioni in materia di tirocinio sulla base delle linee guida che verranno delineate in un accordo Stato, Regioni e Province Autonome, con previsione dell’obbligo di comunicazione obbligatoria e rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; vii) viene prevista la proroga degli esoneri previsti in materia di ticket licenziamento e quote di TFR relative alla retribuzione persa; viii) in materia NASPI viene disapplicato il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, inoltre la riduzione del 3% al mese si applica dal primo giorno del sesto mese di fruizione, ovvero dal l’ottavo mese per i beneficiari che abbiano compiuto il 55° anno di età.
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