25 marzo 2021

Nuovo contributo a fondo perduto: istanze al via il prossimo 30 Marzo 2021

News per i clienti dello studio n. 32bis del 25.03.2021

Nuovo contributo a fondo perduto: istanze al via il prossimo 30 Marzo 2021 - News per i clienti dello studio n. 32bis del 25.03.2021€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'art. 1 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d "Sostegni"), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, prevede un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19. L'ammontare del contributo a fondo perduto del DL "Sostegni" è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. In sostanza, il nuovo contributo è calcolato: i) partendo da fatturato e corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019; ii) dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno; iii) calcolando la differenza tra i suddetti importi; iv) applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell'agevolazione. Con provv. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 77923, sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 41/2021 (c.d. "Sostegni"). La presentazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate va effettuata: i) dal 30.3.2021 al 28.5.2021; ii) direttamente o tramite intermediari abilitati; iii) esclusivamente in via telematica, tramite il desktop telematico o mediante la piattaforma web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Nell'istanza è prevista un'apposita sezione relativa alla "modalità di fruizione del contributo", in cui il contribuente deve scegliere, in maniera irrevocabile, se ottenere il valore totale del contributo con accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
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