1 aprile 2021

Perdite su crediti: irrecuperabilità del credito sempre da giustificare anche in caso di rinuncia

News per i clienti dello studio n. 35 del 01.04.2021

Perdite su crediti: irrecuperabilità del credito sempre da giustificare anche in caso di rinuncia - News per i clienti dello studio n. 35 del 01.04.2021€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con l'ordinanza 19.1.2021 n. 743, la Corte di Cassazione ha affermato che, al fine della deducibilità della perdita derivante dalla rinuncia al credito, occorre che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un'effettiva irrecuperabilità del credito stesso. Diversamente, esso rientrerebbe negli atti di liberalità, indeducibili dal reddito d'impresa. Con riferimento all'attuale disciplina, gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, sussistono "in ogni caso", quando, tra l'altro, i crediti sono cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili. Secondo il documento OIC 15 (§ 71-72), la rinuncia è atto idoneo a determinare detta cancellazione. Tuttavia, la circ. Agenzia delle Entrate 4.6.2014 n. 14 (§ 1) ha precisato che resta ferma la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di sindacare la deducibilità delle perdite su crediti rilevate a seguito della cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili, in relazione all'inerenza della stessa quale costo sostenuto dall'imprenditore nel compimento dell'attività di gestione dell'azienda.
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