7 novembre 2019

Sisma bonus acquisti: ultimi chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria

News per i clienti dello studio n. 141 del 07.11.2019

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in alcuni casi, gli acquirenti di immobili ubicati in edifici che sono stati interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 possono fruire di una detrazione fiscale del 75% o dell’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare (c.d. “sismabonus acquisti”). In particolare, il co. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, stabilisce che qualora gli interventi antisismici di cui al co. 1-quater dello stesso articolo siano realizzati: i) nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519 (l’art. 8 del DL 34/2019, in vigore dall’1.5.2019, ha esteso le detrazioni alle zone sismiche 2 e 3); ii) da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, le detrazioni dall’imposta sono incrementate al 75% o all’85%, a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi. Affinché spetti l’agevolazione in questione le imprese devono provvedere, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. Con la risposta ad interpello n. 409 del 10 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito qualche precisazione in relazione all’agevolazione in discorso, chiarendo che: i) la detrazione (del 75% o dell'85%) può essere fruita da tutti gli acquirenti delle unità immobiliari e non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente; ii) sono escluse dell'agevolazione e la detrazione non spetta se le procedure di autorizzazione sono state avviante precedentemente all'1.1.2017.
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