15 febbraio 2013

Ravvedimento operoso ed errori nel computo delle somme

Il Caso della settimana N. 6 del 15.02.2013 a cura di Alfio Cissello

Ravvedimento operoso ed errori nel computo delle somme - Il Caso della settimana N. 6 del 15.02.2013 a cura di Alfio Cissello€ 8,00

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L’art. 13 del DLgs. 472/97 consente al contribuente nonché ai soggetti solidalmente obbligati di sanare eventuali violazioni commesse tramite l’istituto del ravvedimento operoso. A tal fine, occorre, entro determinati termini, effettuare l’adempimento omesso, il che può significare emettere la fattura correttamente oppure inviare una dichiarazione integrativa, versare le sanzioni ridotte, a seconda del momento temporale in cui il ravvedimento è stato posto in essere, a un decimo oppure a un ottavo del minimo, e corrispondere gli interessi al tasso legale. Talvolta possono emergere errori anche di poco conto sul corretto calcolo delle somme da versare, che, come detto, a differenza di altri istituti deflativi del contenzioso come l’accertamento con adesione, viene effettuato dal contribuente. In queste ipotesi, l’Agenzia delle Entrate, anche per errori del valore di un solo euro, talvolta disconosce l’intero ravvedimento. Questo comportamento non può considerarsi legittimo, in quanto viola i principi di buona fede e il legittimo affidamento che sta alla base del rapporto tra contribuenti e uffici finanziari. Poi, è anche bene verificare la maniera con cui, dal punto di vista procedimentale, gli uffici finanziari possono disconoscere il ravvedimento.
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