6 dicembre 2019

Il termine per il recupero dell’imposta per mancata edificazione nel quinquennio è triennale

Il Fatto e il Diritto n. 37 del 06.12.2019 a cura di Gianfranco Antico

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In tema di agevolazione tributaria – ex art.33, comma 3, della L. n. 388 del 2000 - in caso di mancata edificazione entro cinque anni dall’acquisto in area soggetta a piano urbanistico particolareggiato, il termine di decadenza per l’emissione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria di registro e connesse sanzioni, è quello triennale di cui all’art.76, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, decorrente dalla data di registrazione dell’atto di rivendita del bene, non dovendo comunque essere comunicata dal contribuente la perdita del beneficio fiscale (Corte di Cassazione n.23227 del 18 settembre 2019).
Categorie:Giurisprudenza
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