5 aprile 2024

Abuso del diritto: nessuna applicazione in caso di contestazioni penali

Memory n. 57 del 05.04.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con sentenza n. 1462 del 12.01.2024 la Cassazione ha confermato che l’abuso del diritto ha applicazione residuale rispetto alle disposizioni concernenti comportamenti fraudolenti, tanto che non può entrare in rilievo ogniqualvolta i fatti in contestazione integrino le fattispecie penali connotate da tali elementi costitutivi. L’Abuso, pertanto, può essere contestato solo laddove i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 74/2000. Nel caso esaminato con la sentenza in commento il Tribunale aveva condannato due imputati per i delitti previsti agli articoli 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000, successivamente emendata dalla Corte di Appello, che ha in ogni caso confermato la sussistenza delle fattispecie di reato, sia pure concedento le attenuanti. Tra i vari motivi di ricorso in Cassazione, si segnala la violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 212/2000 essendo il caso riconducibile ad una fattispecie di mera elusione fiscale. A tal proposito la Cassazione ritiene fondamentale l’accertamento di fatto che la società interessata dai rilievi non ha mai esercitato alcun potere direttivo o organizzativo in ordine all’espletamento delle mansioni affidate ai suoi dipendenti ne ha assunto alcun rischio l’impresa, essendo l’attività organizzata totalmente da un’altra società. Secondo la Cassazione, ancora, appare fuori da ogni dubbio la circostanza per cui il contratto tra le due società si configurava come una simulazione negoziale relativa, con cui veniva dissimulata una fornitura di manodopera resa in assenza di autorizzazione. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, quindi, i reati dichiarativi e quelli di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti sono stati positivamente accertati nel caso di specie.
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