17 febbraio 2016

Accordi di riduzione del canone di locazione: chiarimenti di Telefisco 2016

Memory n. 47 del 17.02.2016 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’articolo 19 del Dl. n. 133 del 2004 ha previsto che – a decorrere dal 13.09.2014 - la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo. Più precisamente, la registrazione degli accordi di riduzione del canone di locazione – che rimane comunque volontaria solo se effettuata con scrittura privata non autenticata - avviene senza pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo a condizione che i predetti accordi: i) non contengano altre pattuizioni; ii) riguardino contratti "in essere" alla data di entrata in vigore della disposizione. Sul punto, in occasione di Telefisco 2016, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno avuto modo di precisare che: i) è possibile procedere alla riduzione del canone di un contratto di locazione in essere – beneficiando dell’esenzione dall’imposta di registro e di bollo in sede di riduzione di detto accordo - anche nell’ipotesi in cui le parti concordino la riduzione del canone solo per un periodo di durata del contratto (ad esempio un anno); ii) l’accordo tra le parti che riporta il canone di locazione al valore inizialmente pattuito è soggetto sia ad imposta di registro che all’imposta di bollo: in altri termini, il beneficio di cui trattasi trova applicazione ‘esclusivamente’ per l’accordo di riduzione.
Categorie:Imposte e Tasse
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