6 novembre 2014

Acquisto di immobile abitativo tramite asta pubblica: istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata sul prezzo di aggiudicazione

Memory n. 300 del 06.11.2014 a cura di Franca Recenti

Con la risoluzione ministeriale del 17 maggio 2007 n. 102, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il sistema del prezzo valore (art. 1 co. 497 della L. 23.12.2005 n. 266) non poteva trovare applicazione per i trasferimenti degli immobili ad uso abitativo avvenuti a seguito di espropriazione forzata e, in generale, per i trasferimenti coattivi, in quanto per tali trasferimenti la base imponibile è determinata con riferimento al prezzo di aggiudicazione o all'indennizzo riconosciuto, a norma dell'articolo 44 del TUR. Successivamente, la Corte Costituzionale (sentenza 23.1.2014 n. 6) ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1 co. 497 della L. 23.12.2005 n. 266 (norma sul “prezzo valore”), nella parte in cui non consente l’applicazione della disciplina agevolata di determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, all’acquisto di immobili abitativi operati in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto. Ebbene, in data 3 novembre 2014 è stata pubblicata, sul sito dell'Agenzia delle entrate, la Risoluzione 95/E, nel contesto della quale è stato precisato che la predetta sentenza produce effetti anche con riferimento a rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di incostituzionalità, purché non “esauriti” e, pertanto, chi ha acquistato un immobile in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, pagando l’imposta di registro sul prezzo di aggiudicazione anziché sul valore catastale, ha diritto al rimborso della maggiore imposta di registro versata, se non è ancora decorso il termine di tre anni per la richiesta di rimborso (decorrente dal giorno del pagamento dell’imposta o dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione). In tal caso l’opzione per l’applicazione del “prezzo valore” può essere resa nell’istanza di rimborso, atteso che, secondo la disciplina normativa vigente al tempo dei fatti (come interpretata anche dall’Amministrazione finanziaria nella ris. 102/2007) la richiesta in parola non poteva essere espressa nell’atto di trasferimento. Di seguito si propone un modello di istanza che potrebbe essere utilizzato per la richiesta del rimborso in parola.
Categorie:Imposta di registro  –  Rimborso
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