7 marzo 2024
APE sociale: chiarimenti INPS sulle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2024
Memory n. 38 del 07.03.2024 a cura di Riccardo Malvestiti
Come noto, in occasione della Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213 del 30.12.2023) l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche alle disposizioni in materia di pensionamento, prevedendo un generale innalzamento dei requisiti per poter accedere alle ipotesi di pensionamento anticipato. Tra queste, in particolare, si segnala che per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, commi 136 e 137, la c.d. APE sociale (destinati a disoccupati di lungo corso, invalidi, caregiver, addetti a lavori gravosi) è stata prorogata dal 31.12.2023 a tutto il 2024, con un incremento di 5 mesi del requisito anagrafico richiesto, che passa da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Il successivo comma 137 stabilisce che il beneficio non può essere cumulato con redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro annui. Con circolare n. 35 del 20.02.2024 INPS ha fornito precisazioni sulle modifiche apportate all’istituto, specificando in particolare che: i) ai fini dell’applicazione dell’incumulabilità, la nozione di lavoro rilevante è quella definita dall’articolo 49 e seguenti del TUIR; ii) per lavoratore autonomo si intende colui che si obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (trova applicazione quindi la definizione fornita dall’articolo 2222 del codice civile); iii) al ricorrere dell’ipotesi di superamento il beneficiario è tenuto a comunicare ad INPS la ripresa dell’attività di lavoro dipendente o autonomo e l’avvenuto superamento del limite reddituale entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento; iv) per coloro che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio negli anni precedenti continua a trovare applicazione il precedente regime di incumulabilità.
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