16 maggio 2019

Autoliquidazione INAIL: il punto sulle nuove tariffe

Memory n. 98 del 16.05.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con tre decreti interministeriali del 27.02.2019 il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha fornito le nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni INAIL applicabili a decorrere dal 2019 fino al prossimo 31.12.2021. Nel dettaglio, i ministeri hanno approvato le nuove tariffe INAIL delle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività, navigazione e titolari di aziende artigiane (oltre che dei soci di società fra artigiani lavoratori, dei familiari coaudiuvanti del titolare). La revisione ha riguardato sia il calcolo dei tassi medi nazionali, sia le voci di tariffa (aggiornate e ridotte da 739 a 595). A seguito della pubblicazione dei decreti interministeriali l’INAIL, con nota n. 5453 del 03.04.2019 ha fornito le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2018/2019, mentre con la precedente nota n. 2836 del 22.02.2019 sono state fornite alcune precisazioni in relazione alle scadenze applicabili alle aziende cessate. INAIL, nel corso del mese di maggio, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all’applicazione delle nuove tariffe, specificando che: i) un punto vendita con annesso un laboratorio di produzione fa riferimento, ai fini della determinazione della tariffa, alla voce principale della produzione (e non al GG0); ii) la voce più idonea per la fattispecie di vendita ambulante è la “0111”; iii) le lavorazioni sui prodotti venduti da un ferramenta, come nel caso di duplicazione chiavi, rientra nella stessa voce dell’attività di ferramenta (0119); iv) gli esercizi commerciali specializzati in vendita di materiale termoidraulico devono essere ricondotti alla voce 0119, fatta eccezione nel caso di vendita di materiali da costruzione (in tal caso 0118); v) il personale degli uffici che effettua accessi presso altri uffici resta classificato alla voce 0722 anche nel caso di utilizzo del veicolo da parte del personale; vi) per rottamatori di materiali metallici e di apparecchiature elettriche si applicano due distinte voci (rispettivamente 6292 e 6293). Di seguito illustriamo i vari chiarimenti forniti dall’INAIL rispetto a questa prima fase di applicazione delle nuove tariffe.
Categorie:Lavoro
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