23 settembre 2015

Autonoma organizzazione ed Irap: attesa dei provvedimenti legislativi

Memory n. 267 del 23.09.2015 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 1 co. 407 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha soppresso, a decorrere dal 2015, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1 co. 515 della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), con la quale era stato istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione dell’IRAP le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all’art. 55 del TUIR, ovvero di arti e professioni. A seguito di tale soppressione, il governo si era impegnato, a definire il presupposto di autonoma organizzazione ai fini IRAP - come previsto dall’art. 11 comma 2 della L. 23/2014 (delega per la riforma fiscale) - anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguando tale definizione ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità all’IRAP dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori. Pertanto, per effetto di tale soppressione - ed in attesa che i decreti attuativi della L. 23/2014 (delega per la riforma fiscale) o la legge di stabilità 2016 chiariscano la nozione di autonoma organizzazione - le uniche condizioni che determinano, ad oggi, l'esclusione da IRAP dei professionisti, degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché dei "piccoli" imprenditori (es. tassisti, elettricisti, coltivatori diretti, ecc.) continuano ad essere quelle elaborate nel corso degli anni dalla giurisprudenza, con tutte le connesse incertezze. A tal proposito, si rammenta che con la recente sentenza 19.8.2015 n. 16941, la Corte di Cassazione ha giudicato escluso da IRAP il professionista che collabora con uno studio esterno, dal momento che l'eventuale organizzazione di quest'ultimo è irrilevante ai fini dell'assoggettamento al tributo del contribuente, in quanto da lui non coordinata. Nel caso di specie, poi, ad avviso dei giudici di legittimità, neppure i costi sostenuti, se valutati nella loro specificità (quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria di beni mobili, ecc.), denotano la sussistenza di un’autonoma organizzazione.
Categorie:Irap
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