24 luglio 2019

Autotrasportatori: deduzione forfetaria per il 2018 stabilita in euro 48,00

Memory n. 146 del 24.07.2019 a cura di Omar Rigamonti

L'art. 66 co. 5 del TUIR riconosce, alle imprese di autotrasporto merci, in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (art. 13 co. 4 del DL 27.4.90 n. 90), una deduzione forfetaria di spese non documentate alle imprese di autotrasporto merci, in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (art. 13 co. 4 del DL 27.4.90 n. 90). Nonostante gli importi deducibili siano previsti direttamente dalla citata norma, la misura della deduzione forfetaria viene fissata annualmente, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT. Con comunicato 19.7.2019 n. 138, il MEF ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall'art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR con riferimento al periodo d'imposta 2018. Si tratta, in particolare, della deduzione forfetaria, prevista dall'art. 66 co. 5 del TUIR per gli autotrasportatori di merci per conto terzi, così come da ultimo modificata dalla Legge di stabilità 2016 che ha previsto una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (in luogo delle due misure precedentemente vigenti). In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2018, nella misura di 48,00 euro (rispetto agli euro 51,00 previsti per il periodo d’imposta 2017). La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale (euro 16,80). Analogamente agli anni scorsi, la deduzione forfetaria spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto ed indipendentemente dal numero dei viaggi compiuti nello stesso giorno. Qualora nella medesima giornata venissero effettuati più trasporti in ambiti territoriali diversi (comune e/o fuori comune) si assume la deduzione giornaliera più favorevole. L’Agenzia delle Entrante, nel comunicato stampa n. 64 del 19.7.2019, ha fornito indicazioni al fine di fruire di tali agevolazioni nel modello Redditi 2019. In particolare, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2019 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi 2019. I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
Categorie:Autotrasporti
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 9
Videoconferenza: professionista
8 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 255,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 7
9 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA