24 ottobre 2022

Bonus investimenti ordinario: stop al 31 Dicembre 2022

Memory n. 173 del 24.10.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Secondo quanto stabilito dal legislatore in materia di bonus investimenti, i contribuenti potranno beneficiare dell’incentivo riconosciuto per gli investimenti in beni “ordinari” solo fino al prossimo 31.12.2022. Con riferimento ai beni “4.0”, invece, i contribuenti potranno continuare a fruire delle agevolazioni ma in misura sensibilmente ridotta rispetto a quanto previsto per il periodo 2022. Con riferimento ai beni “ordinari” i contribuente dovranno verificare se la prenotazione sia avvenuta entro il 31.12.2021: in questo caso potranno beneficiare dell’incentivo nella misura del 10% (15% per il lavoro agile), altrimenti la misura viene ridotta al 6% (per le prenotazioni dal 01.01.2022 al 31.12.2022). Il beneficio viene applicato anche nel caso in cui entro il 31.12.2022 l’ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti pari al 20%: in questo caso i contribuenti potranno beneficiare del termine del 30.06.2023. Per gli investimenti effettuati nel 2023, invece, non spetterà alcuna agevolazione. Ricordiamo che con l’articolo 21 del DL n. 50 del 17.05.2022 il legislatore ha introdotto alcune modifiche al c.d. “bonus investimenti 4.0”, con partricolare riferimento agli investimenti in beni sturmentali immateriali. Nel dettaglio, viene previsto per gli investimenti effettuati nel 2022 un aumento dell’aliquota dal 20 al 50%, ridotta successivamente di nuovo al 20%. Con l’articolo 1, comma 44, legge n. 234 del 30.12.2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), come noto, il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in materia di bonus investimenti, prorogando il beneficio previsto per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “4.0”. Con l’articolo 10 del DL n. 4 del 27.01.2022 il legislatore ha introdotto un correttivo che consente di fruire di un maggior beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi indicati nell’allegato A della legge n. 232/2016 finalizzati a progetti di transizione ecologica. In occasione della conversione in legge (n. 15 del 25.02.2022) del DL n. 228 del 30.12.2021 (meglio conosciuto come DL milleproroghe) il legislatore ha previsto la proroga dei termini per perfezinare gli investimenti prenotati entro il 31.12.2021, posticipando il termine del 30.06.2022 al prossimo 31.12.2022. Proseguendo per ordine: i) con riferimento ai beni materiali 4.0 la Legge di Bilancio 2022 viene prevista la proroga del beneficio; ii) con DL n. 4/2022 viene prevista la possibilità di fruire del beneficio sugli investimenti in beni materiali nella misura del 5% anche con riferimento agli investimenti che eccedono i 10 milioni di euro, fino a concorrenza della soglia di 50 milioni di euro per determinati progetti di investimento; iii) con DL n. 228/2022 il legislatore ha disposto la proroga dei termini di perfezionamento degli investimenti prenotati nel 2021. Si segnala che il legislatore con entrambi gli interventi, non ha modifcato la disciplina base del credito d’imposta per gli investimenti in beni sturmentali contenuta nell’articolo 1, commi 1051 – 1063 legge n. 178/2020 che, come noto, incentiva gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa da parte di tutte le imprese residenti nel territorio dello stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale. Il beneficio viene concesso sotto forma di credito d’imposta in misura ridotta rispetto al passato: fino al 31.12.2022 trova applicazione l’aliquota del 6% sia per i beni materiali, sia per i beni immateriali.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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