28 novembre 2011

Comunicazioni “ Black List”: come sanare errori ed omissioni

Memory n. 455 del 28.11.2011 a cura di Alessandro Borghese

L’art. 1 , comma 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73), ha introdotto l’obbligo, a carico dei soggetti passivi Iva, di comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, tutte le operazioni intercorse – effettuate e ricevute, registrate o da registrare – con soggetti stabiliti, residenti o domiciliati nei Paesi a fiscalità privilegiata. Le corrispondenti modalità operative sono state, poi, definite dai Decreti Ministeriali del 30 marzo 2010 e 5 agosto 2010, ed approfondite da alcuni documenti dell’Agenzia delle Entrate, quali la C.M. 21 ottobre 2010, n. 53/E, la R.M. 29 novembre 2011, n. 121/E, la C.M. 28 gennaio 2011, n. 2/E ed, infine, la circolare n. 28 del 21 giugno 2011. In caso di omessa presentazione della comunicazione oppure in caso di errori commessi in sede di compilazione, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro ad massimo di 2.065 euro, elevata al doppio. E` comunque possibile ravvedersi entro il termine di un anno dal momento in cui l’omissione o l’errore è stato commesso e a condizione che non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore della violazione sia venuto a conoscenza.
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