26 maggio 2020

Contratti a termine: assunzioni acausali fino al 30 agosto 2020

Memory n. 106 del 26.05.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 93 del DL n. 34 del 19.05.2020 il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni in materia di assunzioni a termine assicurando maggiore elasticità nelle assunzioni operate fino al prossimo 30.08.2020. Secondo quanto previsto dalla disposizione in commento, infatti, i datori di lavoro potranno derogare quanto previsto dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015 per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica. Alla luce di tale disposizione, sarà possibile rinnovare o prorogare fino al 30.08.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23.02.2020 anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 (con particolare riferimento alla causale). Come noto con l’articolo 1 del DL n.87 del 12.07.2018, sono state apportate alcune rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine. Oltre alla riduzione del limite massimo di utilizzo e le ipotesi di proroga, viene previsto un incremento contributivo nel caso in cui, dopo un primo contratto, il datore di lavoro riassuma il medesimo lavoratore a tempo determinato. Viene reintrodotto, inoltre, l’obbligo di motivazione per le assunzioni di maggiore rilevanza: mentre per i contratti di durata inferiore all’anno il datore di lavoro non dovrà apporre alcuna causale, per le assunzioni di durata superiore ad un anno dovrà giustificare i motivi dell’assunzione a termine. Con la circolare n. 17 del 31.10.2018 il Ministero del Lavoro ha precisato che: i) la causale deve essere apposta in ogni caso in cui il contratto di lavoro superi (di fatto) la durata massima di 12 mesi; ii) le causali del rapporto a termine possono essere indicate, anche in assenza di un obbligo, qualora siano previste da disposizioni agevolative; iii) la causale di un rapporto a termine non può essere variata in occasione di una nuova proroga (in tal caso si applica la disciplina del rinnovo); iv) la contrattazione collettiva può derogare la durata massima prevista dalla legge (per effetto delle modifiche ridotta da 36 a 24 mesi); v) la maggiorazione del contributo addizionale non si applica alle proroghe; vi) nel caso di somministrazione di lavoratore che ha svolto precedente periodo di lavoro, deve essere indicata una causale (la fattispecie viene parificata ad un rinnovo).
Categorie:Lavoro
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