26 maggio 2023

Contratti a termine: le modifiche del DL “Lavoro”

Memory n. 83 del 26.05.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Il legislatore, con l’articolo 24 del DL n. 48 del 04.05.2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 04.05.2023) ha introdotto alcune modifiche all’articolo 19 del D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015, in materia di contratti a termine, con particolare riferimento alle causali che consentono la prosecuzione del rapporto oltre i 12 mesi ed alle eccezioni alla loro applicazione. Con riferimento alle condizioni per l’apposizione del termine oltre al dodicesimo mese, la possibilità viene ora prevista nei casi previsti dai contratti collettivi, ovvero dai contratti applicati in azienda in assenza dell’ipotesi che precede, e comunque per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (entro il 30.04.2024). Viene inoltre consentita la maggior durata del rapporto anche nel caso di sostituzione di altri lavoratori. Con riferimento alle eccezioni, invece, si segnala che il legislatore ha stabilito che le disposizioni in materia di causale non si applicano ai contratti stipulati dalle PA, dalle università private ed altro ancora. Ricordiamo che in precedenza, con l’articolo 41 bis del DL n. 73 del 25.05.2021, il legislatore aveva introdotto una modifica in materia di contratti a termine acausali introducendo in aggiunta alle condizionalità conosciute, una nuova ipotesi di applicazione dei contratti acausali, la cui definizione è devoluta alle parti sociali. Secondo quanto previsto dal DL sostegni bis, infatti, i contratti acausali fino a 24 mesi possono trovare applicazione anche con rierimento a ”specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51”. In buona sostanza, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali potranno individuare nuove casistiche di causali aderenti alle caratteristiche del settore di riferimento. Il nuovo assetto introdotto dal legislatore con il DL n. 48/2023 ha ritenuto di mantenere tale ipotesi, rendendo tuttora attuali i chiarimenti forniti da INL, con nota n. 1363 del 14.09.2021, secondo cui le parti sociali sono chiamate ad individuare condizioni di carattere specifico. A mero titolo esemplificativo, le parti sociali non potranno utilizzare ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo per giustificare l’applicazione del contratto fino a 24 mesi in quanto tali formulazioni richiedono ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale.
Categorie:Lavoro
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