20 marzo 2024

Contratti a termine: le parti possono individuare le causali fino al 31 dicembre

Memory n. 47 del 20.03.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 18, comma 4 bis del DL n. 215 del 30.12.2023, convertito in legge n. 18 del 23.02.2024 il legislatore ha apportato una modifica alle disposizioni contenute nell’articolo 19, comma 1, lettera b del D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015 in materia di durata del contratto di lavoro, disponendo che le parti possono proseguire ad individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l’apposizione del termine fino al 31.12.2024. In mancanza di tale previsione, a decorrere dal 01.05.2024, nel silenzio della contrattazione collettiva, i datori di lavoro avrebbero potuto stipulare contratti a termine di durata superiore a 12 mesi solo per sostituzione di altri lavoratori. Ricordiamo che con riferimento alle modifiche apportate dal DL Lavoro, il Ministero del Lavoro ha fornito con circolare n. 9 del 09.10.2023 alcune precisazioni in relazione alle modifiche apportate da parte del c.d. “DL Lavoro”. Tra i vari chiarimenti forniti si segnala, in particolare, a definizione dell’esatta individuazione dei periodi contrattuali oggetto di deroga: ai fini del computo dei 12 mesi di acausalità restano esclusi dal conteggio i contratti stipulati prima del 05.05.2023, anche nel caso in cui il rapporto a termine iniziato prima del 05.05 sia venuto a scadenza naturale dopo tale data. Con l’articolo 24 del DL n. 48 del 04.05.2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 04.05.2023) il legislatore ha introdotto alcune modifiche all’articolo 19 del D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015, in materia di contratti a termine, modifiche successivamente ampliate in occasione della conversione in legge n. 85 del 03.07.2023 del DL. Tra le novità introdotte in sede di conversione, la possibilità di rinnovare liberamente il contratto a termine nei primi 12 mesi, superati i quali occorrerà indicare una delle causali previste per legge. Tra le altre novità introdotte in occasione del DL in commento, segnaliamo che con riferimento alle condizioni per l’apposizione del termine oltre al dodicesimo mese vengono ora contemplate le possibilità previste dai contratti collettivi, ovvero dai contratti applicati in azienda in assenza dell’ipotesi che precede, ovvero per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (entro il 31.12.2024 per effetto della proroga). Viene inoltre consentita la maggior durata del rapporto anche nel caso di sostituzione di altri lavoratori.
Categorie:Lavoro
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